Il Biologo Nutrizionista è un professionista abilitato a valutare il fabbisogno nutritivo ed energetico alla persona che ne fa richiesta. I profili nutrizionali vengono elaborati per migliorare lo stato di salute della persona che ne fa richiesta anche al fine di prevenire l’insorgenza di malattie causate da alimentazione scorretta.
Aspetti legislativi
Il Biologo è l’unico professionista, a favore del quale esiste una precisa norma giuridica di rango legislativo, che riconosce la sua competenza a valutare i bisogni nutritivi e a prescrivere le conseguenti diete. L’art. 3 della legge 24.5.1967, n. 396 afferma testualmente che formano oggetto della professione di biologo le attività di “valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo”.
Quali norme regolano la professione?
L’abilitazione alla professione è disciplinata dall’ iscrizione all'Ordine dei Biologi nella Sez. A in applicazione alla Legge 396/67 Art. 3 lett.b.
Competenze riconosciute
Il Biologo Nutrizionista può:
elaborare diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi in relazione alla loro composizione e alle caratteristiche dei soggetti;
elaborare diete per il singolo in condizioni fisiologiche ottimali;
elaborare diete speciali per particolari ed accertate condizioni patologiche in stretta collaborazione con il medico;
lavorare negli ambiti di educazione alimentare, Igiene e sicurezza degli alimenti e di Prevenzione primaria;
nello svolgimento della propria attività, può utilizzare apparecchiature non invasive, ritenute di ausilio nella rilevazione di parametri utili alla valutazione dello stato nutrizionale ed energetico della persona;
consigliare integratori alimentari qualora la dieta non sia sufficiente a soddisfare i bisogni energetici nutritivi, indicandone anche le modalità di assunzione;
può svolgere la professione in totale autonomia.
Il Biologo Nutrizionista non può:
fare diagnosi;
prescrivere analisi o farmaci;
utilizzare apparecchiature invasive.
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